Lotta al terrorismo
Da quando nel 2022 è entrata in vigore la legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e i Cantoni hanno presentato quindici richieste di attuazione delle misure, di cui cinque nel 2025.
Con le misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) le forze di polizia possono intervenire in modo più tempestivo e a titolo preventivo nei confronti di potenziali terroristi. Le misure possono essere richieste dal SIC o dai Cantoni a fedpol, l’attuazione spetta ai Cantoni.
Tra le possibili misure figurano l’obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui, il divieto di avere contatti, il divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate, il divieto di lasciare il Paese, la residenza coatta oppure la sorveglianza elettronica e la localizzazione tramite telefonia mobile. Le misure MPT sono applicabili prima di un procedimento penale, dopo l’esecuzione di una pena e, in determinate circostanze, durante un procedimento penale al fine di integrare le misure coercitive privative della libertà oppure durante l’esecuzione di una pena.
La presente statistica è stata pubblicata per la prima volta nel rapporto annuale 2022.
| Richieste dei Cantoni e del SIC | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Richiedente: SIC | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Richiedente: Cantoni | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di casi | 1 | 5 | 4 | 5 |
Misure MPT* in virtù della legge federale del 21 marzo 1 997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nel 2023
| Richieste | Decisioni passate in giudicato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui (art. 23k LMSI) | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Divieto di avere contatti (art. 23l LMSI)** | 0 | 4 | 24 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate (art. 23m LMSI) | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Divieto di lasciare il Paese (art. 23n LMSI) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Residenza coatta (art. 23o e 23p LMSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile (art. 23q LMSI) | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
* Diverse misure possibili per ogni caso. Le cifre rispecchiano la situazione al 31 dicembre 2025. Se fino a tale data non è stato dato seguito a tutte le richieste, questo può essere riconducibile a diversi motivi:
- la decisione è ancora in esame;
- la decisione è stata pronunciata ma non è ancora passata in giudicato (a causa del termine di ricorso e/o di una procedura di ricorso);
- l’autorità richiedente ha ritirato la richiesta;
- la misura disposta è stata impugnata mediante ricorso.
** Nel 2024 e nel 2025 il numero dei divieti di contatto è stato più alto rispetto agli anni precedenti. Ciò è riconducibile al fatto che per ogni caso sono stati richiesti più divieti di contatto. Tali misure puntano a impedire il più possibile i contatti che potrebbero promuovere o favorire la radicalizzazione.
| Attuazione delle misure | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Procedure di ricorso | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Denunce penali per violazione delle misure | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attività terroristiche
Per attività terroristiche ai sensi della legge s’intendono «le azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore».
Misure applicabili ai minori
Anche bambini e adolescenti possono recepire ideologie radicali e compiere attività terroristiche. Le cifre provenienti dalla Svizzera e dall’estero mostrano un numero crescente di minori radicalizzati. Le misure MPT possono applicarsi ai minori a partire dai 12 anni d’età e sono intese dunque anche a proteggerli. Queste misure preventive di polizia vanno inoltre a integrare il Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento e costituiscono un’opportunità per fermare la radicalizzazione e intervenire prima che una persona giovane commetta un reato.
Le condizioni per pronunciare le misure
Sul piano della prevenzione, le misure sociali, di integrazione e terapeutiche disposte dai Cantoni hanno sempre la priorità, così come le misure cantonali di prevenzione generale delle minacce e le misure previste dal Codice di procedura penale. Per bambini e adolescenti, le misure educative o di protezione del minore hanno sempre la precedenza sulle misure MPT. Soltanto quando tutte le altre misure sono state esaurite o non hanno sortito l’effetto auspicato è possibile pronunciare misure MPT.