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misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)

Lotta al terrorismo

Nel 2022 è entrata in vigore la legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. Da allora, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e i Cantoni hanno presentato dieci richieste di attuazione delle misure, di cui quattro nel 2024.

Lo scopo delle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) è proteggere la popolazione da potenziali terroristi. fedpol può disporre misure su richiesta dei Cantoni o del SIC. L’attuazione compete ai Cantoni. Le misure MPT sono applicabili prima di un procedimento penale, dopo l’esecuzione di una pena e, in determinate circostanze, durante un procedimento penale al fine di integrare le misure coercitive privative della libertà oppure durante l’esecuzione di una pena.

fedpol può pronunciare l’obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui, il divieto di avere contatti, il divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate, il divieto di lasciare il Paese, la residenza coatta oppure la sorveglianza elettronica e la localizzazione tramite telefonia mobile.

La presente statistica è stata pubblicata per la prima volta nel rapporto annuale 2022.

Richieste dei Cantoni e del SIC202220232024
Richiedente: SIC110
Richiedente: Cantoni044
Numero di casi154

Misure MPT* in virtù della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) nel 2023

RichiesteDecisioni passate in giudicato
202220232024202220232024
Obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui
(art. 23k LMSI)
163101
Divieto di avere contatti
(art. 23l LMSI)**
0424006
Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate
(art. 23m LMSI)
142101
Divieto di lasciare il Paese
(art. 23n LMSI)
041001
Residenza coatta
(art. 23o e 23p LMSI)
000000
Sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile
(art. 23q LMSI)
163101
Tra il 2022 e il 2024 non vi sono state richieste respinte.

* Diverse misure possibili per ogni caso. Le cifre rispecchiano la situazione al 31 dicembre 2024. Se fino a tale data non è stato dato seguito a tutte le richieste, questo può essere riconducibile a diversi motivi:

  • la decisione è ancora in esame;
  • la decisione è stata pronunciata ma non è ancora passata in giudicato (a causa del termine di ricorso e/o di una procedura di ricorso);
  • l’autorità richiedente ha ritirato la richiesta;
  • la misura disposta è stata impugnata mediante ricorso.

** Nel 2024 il numero dei divieti di contatto è stato più alto rispetto agli anni precedenti. Ciò è riconducibile al fatto che in due casi sono stati richiesti nove divieti di contatto. Tali misure puntano a impedire il più possibile i contatti che potrebbero promuovere o favorire la radicalizzazione.

Attuazione delle misure202220232024
Procedure di ricorso011
Denunce penali per violazione delle misure001

Attività terroristiche

Per attività terroristiche ai sensi della legge s’intendono «le azioni tendenti a influenzare o a modificare l’ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore».

Misure applicabili ai minori

Anche bambini e adolescenti possono recepire ideologie radicali e compiere attività terroristiche. fedpol lo sa a causa delle esperienze maturate in Svizzera e all’estero. Le misure MPT possono applicarsi a partire dai 12 anni d’età e si prefiggono quindi di proteggere anche bambini e adolescenti. Queste misure preventive di polizia vanno inoltre a integrare il Piano d’azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento e costituiscono un’opportunità per fermare la radicalizzazione e intervenire prima che una persona giovane commetta un reato.

Le condizioni per pronunciare le misure

Sul piano della prevenzione, le misure sociali, di integrazione e terapeutiche disposte dai Cantoni hanno sempre la priorità, così come le misure cantonali di prevenzione generale delle minacce e le misure previste dal Codice di procedura penale. Per bambini e adolescenti, le misure educative o di protezione del minore hanno sempre la precedenza sulle misure MPT. Soltanto quando tutte le altre misure sono state esaurite o non hanno sortito l’effetto auspicato è possibile pronunciare misure MPT.

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