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divieti d’entrata

Divieti d’entrata ed espulsioni

Per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna fedpol può pronunciare divieti d’entrata ed espulsioni nei confronti di cittadini stranieri. Per la prima volta, nel 2024 fedpol ha disposto un’espulsione per crimini di guerra.

Secondo gli articoli 67 capoverso 4 e 68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, fedpol può pronunciare divieti d’entrata ed espulsioni nei confronti di cittadini stranieri nel caso in cui rappresentino un pericolo per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. fedpol adotta tali misure sulla base di informazioni in suo possesso o su richiesta di altre autorità, nello specifico del Servizio delle attività informative della Confederazione.

Divieti d’entrata20202021202220232024
Terrorismo144921981126
Estremismo violento002135
Criminalità organizzata425151643
Attività informative vietate (spionaggio)19702767534
Totale167187312173238

Il numero di divieti d’entrata è fortemente aumentato nel 2024 rispetto all’anno precedente. La maggior parte di essi riguarda il contrasto del terrorismo. Nei casi relativi a terrorismo e criminalità organizzata le informazioni dei partner esteri, in particolare quelle utilizzabili in giudizio, consentono di pronunciare i divieti d’entrata con un dispendio minimo di risorse. Nel 2024 fedpol ha ricevuto più informazioni dall’estero e ha potuto quindi emettere più divieti d’entrata. Lo spionaggio è ritornato ai livelli antecedenti al 2022, anno segnato dallo scoppio della guerra in Ucraina.

Espulsioni20202021202220232024
Terrorismo32243
Criminalità organizzata00140
Crimini di guerra00001
Totale32384
Eseguite11233
Non (ancora) eseguite21151

Complessivamente fedpol ha pronunciato quattro espulsioni nel 2024. Tre di queste riguardavano potenziali terroristi. Per la prima volta nella storia fedpol ha disposto un’espulsione per crimini di guerra.

Nelle statistiche fedpol distingue tra espulsioni eseguite e non ancora eseguite. Non tutte le decisioni di espulsione sono infatti eseguibili con effetto immediato, ad esempio in virtù del principio di non respingimento («non-refoulement»*) oppure di una procedura di ricorso o un procedimento penale in corso.

* Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche (art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati).

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